Il commissario approva il regolamento del contrassegno per disabili
Il commissario prefettizio Clara Minerva ha predisposto il regolamento relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone disabili. Il contrassegno rappresenta la speciale autorizzazione rilasciata a coloro che hanno ridotta capacità di deambulazione ed ai non vedenti. Permette l’accesso, la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane; la sosta gratuita nelle zone soggette a tariffazione della sosta; l’assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta riservato, nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità; la sosta del veicolo in area soggetta a divieto di sosta, per le sole operazioni di salita e discesa del disabile.
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, ed ha validità su tutto il territorio nazionale. L’autorizzazione viene rilasciata a seguito della presentazione di una istanza dell’interessato che deve allegare alla domanda la certificazione medico-legale rilasciata dall’Asl di appartenenza da cui emerga il sussistere della sensibile riduzione della deambulazione o lo stato di non vedente.
L’autorizzazione è valida per 5 anni dalla data del rilascio. Il rinnovo avviene a seguito di domanda dell’interessato alla quale viene allegato il certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio originario.
Nei casi di invalidità temporanea, invece, l’autorizzazione è valida per il periodo di durata dell’invalidità. Per i soggetti con invalidità stabilizzata e non reversibile, invece, il contrassegno ha validità illimitata con verifica annuale degli uffici preposti. In caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno restituire il contrassegno entro 30 giorni dalla data del decesso stesso.
Il contrassegno dovrà essere utilizzato correttamente esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d’identità e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, nè può essere duplicato. L’accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del disabile titolare.
L’articolo 8 del regolamento prevede anche l’assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato. Si tratta di un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica, indicante gli estremi dell’autorizzazione nei pressi dell’abitazione del disabile. L’Amministrazione si riserva la facoltà, nelle aree non tariffate, di istituire posti a tempo determinato riservati ai possessori del contrassegno, in prossimità di attività commerciali, uffici pubblici, istituti scolastici, gabinetti fisioterapici, studi medici, farmacie e associazioni di riferimento frequentati da persone con disabilità. L’ufficio preposto al rilascio dei contrassegni è l’ufficio Handicap che provvederà alla creazione di un’apposita banca dati integrata tramite la quale chi dovrà vigilare potrà consultare in tempo reale l’archivio degli aventi diritto che sarà aggiornato costantemente. Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all’approvazione della delibera.







